Inviato da Bruna Sferra
2 settembre 2009
DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
Il Collegio dei Docenti del …………………………..
PREMESSO
che la Circ. n.38 del 2 aprile 2009 avente per oggetto: Dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2009/2010 prevede che “Le quattro ore residuate rispetto alle 40 settimanali per classe[…], comunque disponibili nell’organico di istituto, potranno essere utilizzate […] per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l’offerta formativa […]”
VISTI
- l’art.28 comma 5 del CCNL 2006/2009 il quale stabilisce che “Nell’ambito delle 22 ore di insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri […]”;
- l’art.7 comma 2 del D.L. n.297/94 il quale stabilisce che: “il collegio dei docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto [...] Esso esercita tale potere nel rispetto delle libertà d’insegnamento garantito a ciascun docente”;
- l'art.4 del Regolamento dell'Autonomia scolastica,DPR 275/99 il quale stabilisce, al comma 2, che "Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro […] l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104”;
CONSIDERATE
- la mancanza di un adeguato numero di insegnanti di sostegno causato dalla contrazione dell’organico dello stesso nonché dalle nuove disposizioni che assegnano l’insegnante di sostegno solo agli alunni con certificazione di invalidità permanente, escludendo così tutti i molteplici casi di bambini in difficoltà di apprendimento dovuta a problematiche varie come la dislessia, l’iperattività, i disturbi della sfera affettiva, ecc;
- la formazione di classi sempre più numerose;
- le situazioni di disagio socioculturale presenti anche nel nostro territorio;
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CONSIDERATO
che, per il periodo gennaio-giugno 2009, nonostante si ipotizzasse una notevole riduzione del finanziamento per le supplenze brevi, lo stesso, è stato totalmente erogato dal competente Ministero dell’Istruzione dopo apposita rilevazione effettuata dalle Istituzioni Scolastiche;
RITIENE
che le ore di compresenza dei docenti, oltre a garantire una gestione più adeguata della classe, siano indispensabili per attivare tutte quelle strategie quali, per esempio, l'organizzazione di gruppi di lavoro, la realizzazione di interventi individualizzati, la ricerca-azione nella dimensione laboratoriale, che sono necessarie al percorso formativo degli alunni affinché ognuno di loro, anche i più deboli, raggiungano gli obiettivi programmati;
DELIBERA
di utilizzare, per l'anno scolastico 2009/2010, tutte le ore di compresenza settimanali in attività di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento e/o in attività di arricchimento dell’offerta formativa.